Lo statuto
STATUTO SOCIALE
DEL CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO
Assemblea Straordinaria dei soci del 9 dicembre 2018
Titolo I
Costituzione - Denominazione e scopo mutualistico - Appartenenza al gruppo bancario cooperativo e contratto di coesione - Principi ispiratori - Sede - Competenza territoriale – Durata
- Art. 1
Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA.
E' costituita una società cooperativa per azioni denominata "Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano - Società cooperativa".
Il Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano è una società cooperativa a mutualità prevalente.
La Società fa parte del Gruppo bancario cooperativo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle direttive emanate dalla Capogruppo ICCREA Banca S.p.A. nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, in conformità del contratto di coesione cui essa aderisce o per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo.
- Art. 2
Principi ispiratori
Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E’ altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.
- Art. 3
Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci
La Società ha sede nel Comune di Paliano (FR).
La Società ha sede distaccata nel Comune di Sora (FR).
La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursalio nei quali ha un numero di soci rapportato alla popolazione residente non inferiore a quello previsto dalle medesime disposizioni, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.
I soci possono essere “soci cooperatori” e, in caso di emissione di azioni di finanziamento, “soci finanziatori”. Nel presente statuto, salvo diversa indicazione o previsione, per “soci” si intendono entrambe le categorie.
- Art. 4
Adesione alle Federazioni
La Società può aderire ad una Federazione territoriale e aderire, per il tramite di questa, alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla qualequesta, a sua volta, aderisce.
La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.
- Art. 5
Durata
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.
- Art. 5-bis
Contratto di coesione e accordo di garanzia
La Società aderisce al Gruppo bancario cooperativo mediante la sottoscrizione del contratto di coesione ed è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo e ai poteri e controlli della stessa, nel rispetto del perseguimento delle finalità mutualistiche della Società.
La Capogruppo assume verso la Società i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell’Autorità di Vigilanza.
Nell’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento la Capogruppo emana direttive aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni in materia prudenziale e creditizia applicabili al gruppo e alle sue singole componenti, ivi comprese le disposizioni in materia di governo societario, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati, trasparenza delle operazioni bancarie, usura e antiriciclaggio.
Le direttive della Capogruppo sono emanate dagli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo della stessa, nonché dall’alta direzione della Capogruppo, e sono indirizzate ai competenti organi e funzioni della Società.
La Società è tenuta a dare esecuzione alle direttive e a fornire alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione e la verifica del rispetto delle stesse, e a collaborare con la Capogruppo per l’attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla medesima.
La Società aderisce all’accordo di garanzia in solido e reciproca tra la Capogruppo e le Banche Affiliate al Gruppo (congiuntamente le “Banche Aderenti”). L’accordo prevede meccanismi di sostegno finanziario infra-gruppo con cui le Banche Aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’autorità competente nonché per evitare l’assoggettamento a procedure di risoluzione o di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.
L’accordo di garanzia prevede, inoltre, che ciascuna delle Banche Aderenti al Gruppo assuma in solido le obbligazioni della Società e di ogni altra Banca Aderente che si renda inadempiente verso i propri creditori per tutte le passività non subordinate. L’obbligo di garanzia della Capogruppo e di ciascuna delle Banche Affiliate al Gruppo è commisurato alle rispettive esposizioni ponderate per il rischio ed è contenuto entro il limite quantitativo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, come definiti dalla disciplina prudenziale applicabile.
La richiesta di pagamento della garanzia potrà essere avanzata nei confronti della Capogruppo solo dopo che la stessa sia stata avanzata nei confronti della Società e tale richiesta sia rimasta insoddisfatta.
Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, la Capogruppo provvede in prima istanza all’adempimento dell’obbligazione di garanzia o, a seconda dei casi, alla somministrazione dei mezzi necessari per l’adempimento da parte della Banca Affiliata inadempiente, con priorità rispetto alle altre Banche Affiliate diverse dalla Banca Affiliata debitrice, le quali, ove richieste dell’adempimento, possono opporre l’eccezione di preventiva escussione della Capogruppo.
La Società può recedere dal Gruppo in caso di modifica del contratto di coesione, a condizione che la Società stessa abbia espresso il proprio rifiuto a tali modifiche e il tenore delle stesse sia tale da risultare oggettivamente pregiudizievole rispetto ai diritti ed obblighi della Società. La Società, qualora intenda esercitare il diritto di recesso, ne dà comunicazione alla Capogruppo entro 60 giorni dal verificarsi delle ipotesi di recesso. Il recesso sarà efficace alla successiva tra le seguenti date: (i) ventiquattro mesi successivi alla ricezione della comunicazione con la quale la Capogruppo approva la richiesta di recesso della Società e (ii) la data di ricezione dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.
La Società può essere esclusa dal Gruppo, a fronte di una delibera motivata della Capogruppo e previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, se:
(i) ha commesso gravi o ripetute violazioni delle obbligazioni previste nel contratto di coesione, delle disposizioni di vigilanza afferenti al Gruppo o delle ulteriori disposizioni normative o regolamentari applicabili al Gruppo; o (ii) non rispetta le direttive della Capogruppo; o (iii) ostacola l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; e
sono stati inutilmente esperiti, da parte della Capogruppo, gli appropriati poteri di intervento correttivo o di sostegno infragruppo.
Nelle ipotesi di recesso e di esclusione di cui ai precedenti commi, restano fermi gli obblighi di garanzia della Società nei confronti del gruppo per almeno dieci anni successivi al perfezionamento del recesso o dell’esclusione.
Titolo II
Soci
- Art. 6
Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società.Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. Possono altresì presentare domanda di ammissione i soggetti residenti, aventi sede od operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi alla zona di competenza territoriale della Società; l’accoglimento di tale domanda è subordinato al verificarsi delle condizioni stabilite dalle disposizioni di vigilanza.
É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
- Art. 7
Limitazioni all’acquisto della qualità di socio
Non possono far parte della Società i soggetti che:
siano interdetti, inabilitati, falliti;
non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
- Art. 8
Procedura di ammissione a socio
Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.
Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.
Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
- Art. 9
Diritti e doveri dei soci
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
- Art. 10
Domiciliazione dei soci
I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.
- Art. 11
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.
- Art. 12
Morte del socio
In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.
In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all’assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.
- Art. 13
Recesso del socio
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.
La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.
Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.
Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.
Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
- Art. 14
Esclusione del socio
Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci:
che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;
nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;
Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:
abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari;
abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.
Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.
Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.
Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.
- Art. 15
Liquidazione della quota del socio
Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
Il rimborso previsto dall’art. 28, comma 2-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, può essere limitato o rinviato, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge, da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo eventualmente istituito, sentito il collegio sindacale, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
In particolare, ai fini della decisione di cui al comma precedente il consiglio valuta:
la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca;
l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi, ai requisiti patrimoniali richiesti dall’Autorità di Vigilanza nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma,è comunque vietata la distribuzione di riserve.
Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.
Titolo III
Oggetto Sociale - Operatività
- Art. 16
Oggetto sociale
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza.La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.
La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.
La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente gli strumenti finanziari, in caso di vendita.
Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti e alle condizioni fissati dalle disposizioni di vigilanza. Essa, nei casi e alle condizioni previsti dalle medesime disposizioni, potrà inoltre:
stipulare contratti a termine, su strumenti finanziari e valute, e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla Società;
offrire alla clientela finanziamenti strutturati.
In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.
- Art. 17
Operatività nella zona di competenza territoriale
La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.
La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle esposizioni è destinata a soci cooperatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:
amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell’eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d’Italia;
la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell’accordo di garanzia in solido;
i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.
Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.
Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.
- Art. 18
Operatività fuori della zona di competenza territoriale
Una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.
Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite dai soggetti di cui all’art. 17, comma 2, lettere a), b) e c).
Titolo IV
Patrimonio – Capitale Sociale - Azioni
- Art. 19
Patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito:
dal capitale sociale;
dalla riserva legale;
dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.
- Art. 20
Capitale sociale
Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
- Art. 21
Azioni e trasferimento delle medesime
Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell’aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all’art. 8.
In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.
La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro dei soci.
- Art. 22
Sovrapprezzo
L’assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l’importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.
- Art. 22-bis
Azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter del D.Lgs. 385/93
La Società può emettere le azioni previste dall’articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.
Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del 9 dicembre 2018, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a € 24 milioni, mediante l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.
Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all’art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.
Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano l’art. 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all’applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, gli artt. 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma secondo, relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell’assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.
I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell’assemblea prevista dall’art. 24, ultimo comma.
Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. E’ comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.
I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.
Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
La Banca d’Italia autorizza l’eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l’art. 15.
Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8, 12 e 50.
Titolo V
Organi Sociali
- Art. 23
Organi sociali
Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.
Titolo VI
Assemblea dei Soci
- Art. 24
Convocazione dell'assemblea
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purchè in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l’invio ai soci dell’avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale, e nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società o inviato o recapitato ai soci.
L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.
- Art. 25
Intervento e rappresentanza in assemblea
Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.
All’assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).
- Art. 26
Presidenza dell'assemblea
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.
Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.
L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.
- Art. 27
Costituzione dell'assemblea
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.
- Art. 28
Maggioranze assembleari
L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.
La nomina delle cariche sociali è di competenza dell’assemblea dei soci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell’art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle disposizioni di vigilanza sui gruppi bancari cooperativi, ed avviene a maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
Le candidature, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento assembleare ed elettorale definito dalla Capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la Società appartiene e approvato dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione, le cui eventuali modifiche devono essere preventivamente approvate dalla Capogruppo.
Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.
- Art. 28-bis
Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo
Le candidature alle cariche nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della Società sono presentate, mediante compilazione di elenchi di candidati o singole candidature, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente articolo 28; non possono essere candidati e comunque non possono essere votati coloro i quali non si siano candidati secondo quanto previsto nel menzionato regolamento. Il medesimo regolamento disciplina altresì termini, modalità e condizioni per l’attivazione della fase di consultazione della Capogruppo sui candidati, secondo quanto previsto dal contratto di coesione. In tale ultima ipotesi, l’assemblea dei soci chiamata a nominare i componenti gli organi sociali tiene conto delle indicazioni della Capogruppo. Fermo restando quanto previsto dall’art. 37 bis, comma 3, lettera b) n. 2 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e secondo quanto previsto e nei casi indicati dall’art. 37-bis, comma 3-ter, così come modificato dal DL 91/2018 convertito dalla legge 108/2018 e implementato dal contratto di coesione, in caso di mancato gradimento della Capogruppo, la Società sottopone alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina.
La Società, nei termini previsti dal regolamento di cui al comma precedente, invia alla Capogruppo l’elenco dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale eletti. Qualora risulti che i componenti degli organi sociali nominati siano composti in maggioranza da soggetti su cui la Capogruppo non si sia espressa favorevolmente in fase di consultazione, o successivamente in fase di valutazione degli eletti, la Capogruppo può sollecitare la Società a sostituire uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sino a concorrenza della maggioranza dell’organo, entro un termine assegnato. In caso di inadempienza della Società entro il termine assegnato, o laddove ne ricorra l’urgenza, la Capogruppo potrà procedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, alla revoca e alla nomina di uno o più componenti dell’organo sociale da integrare, fino a che il numero di componenti dell’organo valutati favorevolmente dalla Capogruppo costituisca la maggioranza dello stesso.
La Capogruppo procede autonomamente, per via extra-assembleare ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, comma 3, e 37-bis, comma 3, lettera b, n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, alla nomina di uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale fino al massimo della maggioranza dei componenti dell’organo sociale, nei seguenti casi:
qualora l’organo competente non provveda alla nomina, in tutto o in parte, dei componenti degli organi della Società;
in ipotesi di inerzia dell’organo competente della Società nell’attuazione della sostituzione di un componente revocato cui al successivo quinto comma, per qualsiasi causa;
nel caso in cui la Società non dia seguito a una Direttiva della Capogruppo in materia di nomina, revoca o sostituzione di un componente di un organo sociale;
su richiesta dell’Autorità di Vigilanza o in esecuzione di specifiche disposizioni di legge.
La Capogruppo, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha la facoltà di revocare, motivando l’esercizio di tale facoltà, uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società fino a concorrenza della maggioranza degli stessi in caso di grave e/o reiterato comportamento del componente dell’organo sociale che risulti contrario ovvero pregiudizievole della sana e prudente gestione della Società e/o delle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo bancario cooperativo e/o dell’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo. A titolo esemplificativo, sono valutati i seguenti casi:
violazione o inerzia nell’esecuzione, da parte dei competenti organi della Società, di una direttiva della Capogruppo avente ad oggetto interventi correttivi o di sostegno infragruppo;
inerzia, da parte dei competenti organi della Società, nell’eseguire una direttiva della Capogruppo avente a oggetto la revoca di un esponente sociale;
qualora, dagli accertamenti effettuati successivamente alla nomina, risulti che le informazioni rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza della Capogruppo, fornite dal componente in sede di candidatura, non siano rispondenti al vero;
inerzia, da parte dei competenti organi della Società, nel dichiarare la decadenza dell’esponente sociale, qualora ne ricorrano i presupposti;
in esecuzione di un provvedimento legislativo o dell’autorità giudiziaria o a seguito di una richiesta dell’Autorità di Vigilanza indirizzati alla Capogruppo.
In caso di esercizio della facoltà di revoca di cui al quarto comma del presente articolo, qualora sia necessaria la sostituzione del componente revocato e lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza degli esponenti del relativo organo rispetto ai quali la Capogruppo si sia espressa favorevolmente, la Capogruppo indica, nel medesimo provvedimento di revoca, la persona da eleggere in luogo del componente revocato. La Società provvede a dare esecuzione alla richiesta della Capogruppo al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Capogruppo. Nel caso in cui la Società non vi provveda nel termine prescritto, la Capogruppo provvede direttamente alla nomina.
La Capogruppo potrà, in ogni caso, esercitare nei confronti della Società i poteri di opposizione, nomina e revoca degli esponenti sociali, in esecuzione delle disposizioni di vigilanza applicabili e fermo l’obbligo di motivazione previsto dalla legge.
La Capogruppo adotta, con delibera motivata, i provvedimenti relativi alla nomina o revoca di esponenti sociali esperita ogni necessaria azione o iniziativa nei confronti della Società prevista dal contratto di coesione.
Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di integrazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Le nomine di cui al presente articolo possono essere effettuate dalla Capogruppo anche fra non soci, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e in deroga agli eventuali requisiti relativi alla provenienza geografica previsti dallo statuto.
- Art. 29
Proroga dell'assemblea
Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
Nellasua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
- Art. 30
Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del capitale ammissibile della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento.
I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle società del Gruppo cui la Società appartiene e dei Fondi di Garanzia della categoria.
L’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.
L’assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
- Art. 31
Verbale delle deliberazioni assembleari
Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.
Titolo VII
Consiglio di Amministrazione
- Art. 32
Composizione del consiglio di amministrazione*
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 4 a 6 amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero.
Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
i dipendenti della Società;
coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 214/2011;
coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricopronola carica di membro del Parlamento,nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti.
La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.
Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.
Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all’art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.
- Art. 33
Durata in carica degli amministratori
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del vice presidente.
Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli 22-bis e 28-bis, l’amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.
- Art. 34
Sostituzione di amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio,quelli in carica provvedono alla loro sostituzione in conformità con l’articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.
Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea;coloro che sono nominati successivamente dall’assemblea assumono l’anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.
Se nel corso dell’esercizio viene a mancare il presidente eletto dall’assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.
- Art. 35
Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’approvazione dell’assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
l’approvazione degli orientamenti strategici,dei piani industriali e finanziari;
la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l’approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
l’approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l’analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
la nomina, la revocae le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;
l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all’assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
l’assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse;
l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
l’eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d’Italia.
Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.
Il consiglio, nell’ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all’assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.
È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d’Italia.
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.
In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza
Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell’art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all’art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
- Art. 36
Convocazione del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.
La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.
- Art. 37
Deliberazioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Alle riunioni del consiglio di amministrazionepuò intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.
- Art. 38
Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.
Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.
- Art. 39
Compenso degli amministratori
Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
- Art. 40
Presidente del consiglio di amministrazione
Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati, ed il raccordo di questi con i competenti organi della Capogruppo. Egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.
Il presidente garantisce l’efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.
Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.
Nell’ambito dei poteri di rappresentanza,il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.
Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.
Titolo VIII
Comitato Esecutivo
- Art. 41
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.
Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.
Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.
Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l’espressione di almeno due voti favorevoli.
Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.
Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.
Fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
Titolo IX
Collegio Sindacale – Revisione Legale dei Conti
- Art. 42
Composizione del collegio sindacale
L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.
Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.
I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.
Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.
Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 214/2011;
coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti;
coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.
I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.
Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
- Art. 43
Compiti e poteri del collegio sindacale
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.
Il collegio adempie agli obblighi di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.
Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia.
Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli.
I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.
Il collegio sindacale opera in stretto raccordo con l’organo con funzione di controllo della Capogruppo.
- Art. 43-bis
Revisione legale dei conti
La revisione dei conti della Società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge, nominato dall’assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.
Il collegio sindacale valuta l’adeguatezza e la funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.
Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 385/93.
Titolo X
Assunzione di Obbligazioni nei confronti della Società
- Art. 44
Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali
Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l’astensione dell’amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell’articolo 35, ottavo comma, e nell’articolo 42, settimo comma.
Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.
Titolo XI
Collegio dei Probiviri
- Art. 45
Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società. Le decisioni del collegio dei probiviri non hanno natura di lodo arbitrale.
Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell’art. 28, secondo comma.
I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.
Titolo XII
Direttore
- Art. 46
Compiti e attribuzioni del direttore
Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.
Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l’assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.
Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.
Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.
Il direttoredà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei controlli interni.
In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.
Titolo XIII
Rappresentanza e Firma Sociale
- Art. 47
Rappresentanza e firma sociale
La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanziasussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, percategorie di atti.
Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Titolo XIV
Bilancio – Utili – Riserve
- Art. 48
Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.
- Art. 49
Utili
L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
gli utili eventualmente residui potranno essere:
destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
assegnati ad altre riserve o fondi;
distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
attribuiti ai soci cooperatori a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 50.
La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.
- Art. 50
Ristorni
L’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.
Esso è corrisposto a valere sull’utile d’esercizio e in conformità a quanto previsto dall’art. 49, dalle disposizioni di vigilanza e dall’apposito regolamento approvato dall’assemblea.
Titolo XV
Scioglimento della Società
- Art. 51
Scioglimento e liquidazione della Società
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Titolo XVI
Disposizioni Transitorie
- Art. 52
Disposizioni transitorie di carattere generale
I divieti e i limiti introdotti dall’assemblea straordinaria dei soci del 15 maggio 2011 all’articolo 42, relativi al numero massimo dei mandati, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato dei sindaci in corso al momento dell’adozione delle medesime previsioni.
La disposizione del primo comma dell’art. 32, relativa al numero massimo degli amministratori, si applica a partire dalla scadenza della disposizione transitoria di cui all’articolo 53.
Qualora, al momento dell’adozione della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 30, sussistano posizioni di rischio nei confronti delle banche della categoria non incluse nel Gruppo che superino i limiti sanciti nel primo comma, tali posizioni devono essere ricondotte nei limiti previsti nel termine di due anni.
Il Collegio dei Probiviri nominato prima dell’entrata in vigore del presente statuto rimane in carica fino alla scadenza naturale del proprio mandato.
- Art. 53
Disposizioni transitorie di carattere specifico
Il presente articolo si applica esclusivamente agli eventi riguardanti la fusione per incorporazione della Banca degli Ernici di Credito Cooperativo società cooperativa per azioni.
La disposizione transitoria inizia a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione e termina il giorno precedente alla data dell’assemblea dei soci che nel corso del 2023 sarà convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.
In deroga al primo comma dell’articolo 32, durante tutta la vigenza della presente disposizione transitoria, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 6 a 12 consiglieri eletti dall’assemblea tra i soci, previa determinazione del loro numero, di cui uno eletto tra i soci definiti “esponenti della BCC degli Ernici” e tutti gli altri componenti, compreso il presidente, eletti tra i soci definiti “esponenti della CRA di Paliano”.
Per il mandato che è in corso al momento della decorrenza degli effetti giuridici della fusione il numero dei componenti del consiglio di amministrazione verrà aumentato di una unità e il medesimo consiglio di amministrazione verrà integrato con una persona eletta tra quelle definite “esponenti della BCC degli Ernici”. Il nuovo eletto assumerà la carica di amministratore dalla decorrenza degli effetti giuridici della fusione e scadrà insieme a quelli che sono già in carica.
Durante il periodo transitorio disciplinato dal presente articolo, i soci definiti “esponenti della CRA di Paliano” e i soci definiti “esponenti della BCC degli Ernici” sono individuati come segue:
soggetti che al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione risultano iscritti in almeno uno dei libri dei soci delle BCC:
a. gli “esponenti della CRA di Paliano” sono individuati tra i soci risultanti nel libro dei soci del Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano soc. coop. al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;
b. gli “esponenti della BCC degli Ernici” sono individuati tra i soci risultanti nel libro dei soci della Banca degli Ernici di Credito Cooperativo soc. coop. al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;
c. i soggetti che dovessero risultare soci di entrambe le banche sono considerati “esponenti della BCC di Paliano”;
soggetti che subentrano nella compagine sociale dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione:
sono considerati “esponenti della BCC degli Ernici” se sono residenti o hanno sede oppure operano con carattere di continuità in un comune dove, al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, era situata la sede della Banca degli Ernici di Credito Cooperativo soc. coop. o nei comuni ad esso limitrofi;
sono considerati “esponenti della CRA di Paliano” tutti coloro che si trovano in una condizione diversa da quella sopra individuata.
I medesimi criteri di composizione del consiglio di amministrazione si applicano nei casi di sostituzione di amministratori di cui all’art. 34, fermo restando quanto previsto dall’art. 28-bis in relazione alle attribuzioni della Capogruppo.