Regolamento
Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano
Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci il 6 maggio 2022
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1.1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l’elezione delle cariche sociali della Banca Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano fermo quanto previsto dallo statuto sociale della Banca (di seguito anche “Statuto”).
1.2. Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall’art. 22-bis dello Statuto.
1.3 Per i candidati esponenti individuati nell’ambito di un progetto di fusione, fermi il possesso dei requisiti statutari e di legge ed i poteri spettanti alla Capogruppo, il Capo VII trova applicazione limitatamente alla valutazione preventiva degli stessi e alle competenze della Commissione elettorale. Si applicano gli artt. 22 e 23 in quanto compatibili.
1.4. Per i casi di cooptazione di Amministratori, il procedimento disciplinato dal Capo VII trova applicazione limitatamente alla fase assembleare e non per le attività di competenza del Consiglio di Amministrazione
CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
Articolo 2 - Contenuto dell’avviso di convocazione
2.1. L’avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l’avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. Inoltre, l’avviso deve indicare i soggetti eventualmente autorizzati ad autenticare le deleghe oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i giorni e gli orari in cui potranno essere ricevuti i soci per l’autenticazione delle deleghe.
2.2. All’avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l’illustrazione dei punti all’ordine del giorno.
2.3. Il modulo di delega allegato all’avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
2.4. Nell’avviso di convocazione si deve far menzione del deposito, presso le succursali e, ove presenti, le sedi distaccate della Banca, di una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.
Articolo 3 - Luogo e tempo dell’adunanza
3.1. L’Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, scelto preferibilmente all’interno della zona di competenza territoriale ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
3.2. L’ora dell’adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un’adeguata discussione assembleare in considerazione delle materie da trattare.
Articolo 4 - Pubblicità dell’avviso di convocazione
4.1. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora disposto dal Consiglio di Amministrazione, l’avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria o elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all’indirizzo risultante dal libro soci.
4.2. L’avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, nonché sul sito internet istituzionale della stessa.
CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA
Articolo 6 - Legittimazione all’intervento in Assemblea
6.1. Possono intervenire e hanno diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che, il giorno dello svolgimento della adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
6.2. All’assemblea possono intervenire e prendere parola, senza diritto di voto, i sindaci della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito, rispettivamente, anche “Capogruppo” e “Gruppo”) e un rappresentante della medesima. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale a cui la Banca aderisce nonché un rappresentante della Federcasse - Federazione Italiana delle BCC-CRA.
6.3. Possono infine intervenire altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal presidente dell’Assemblea per lo svolgimento dei lavori assembleari. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal presidente dell’Assemblea.
Articolo 7 - Verifica degli intervenuti
7.1. La verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.
7.2. Ai fini dell’espletamento dell’attività di cui al comma precedente, all’ingresso della sala che ospita i lavori assembleari, opera un ufficio composto da Personale della Banca, ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, da personale esterno di società specializzate, al quale è affidato il compito - sotto la responsabilità del presidente dell’Assemblea - di effettuare le relative verifiche.
7.3. L’incaricato, verificata la legittimazione all’intervento, consegna in via definitiva al socio – quando disposto dal presidente - un numero di schede pari o rappresentative dei voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento o altro strumento idoneo.
7.4. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto su supporto cartaceo e/o informatico, l’orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.
7.5. In caso di contestazione sulla legittimazione all’intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il presidente dell’Assemblea.
7.6. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell’adunanza per acquisizione dati audio/video, salva espressa autorizzazione del presidente dell’Assemblea.
Articolo 8 - Presidente dell’Assemblea
8.1. Nell’ora indicata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell’art. 26 dello Statuto secondo l’ordine in esso indicato. In mancanza di questi soggetti, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta da una persona designata dall’Assemblea; per l’operazione di designazione l’Assemblea sarà presieduta dal socio più anziano di età presente fisicamente.
8.2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
8.3. Nel corso dell’adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
8.4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell’adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento. A tal fine il presidente può disporre di un servizio d’ordine appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione che sarà comunque munito di apposito segno di riconoscimento.
8.5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
Articolo 9 - Verifica del quorum costitutivo
9.1. Il presidente dell’Assemblea, assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita in prima convocazione altrimenti constata la mancata costituzione e rinvia l’Assemblea alla seconda convocazione ove prevista. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché l'Assemblea sia nuovamente convocata entro i successivi trenta giorni.
9.2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l’eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
9.3. Il socio che esce dal luogo dell’adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall’Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la scheda di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.
Articolo 10 - Apertura dei lavori
10.1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell’intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.
10.2. L’Assemblea, su proposta del presidente, nomina tra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle Assemblee Straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio. Il numero degli scrutatori deve essere ritenuto congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.
10.3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
10.4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell’apertura della discussione sulle materie elencate nell’ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall’avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell’avviso di convocazione.
CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE
Articolo 11 - Illustrazione delle materie da trattare
11.1. Il presidente dell’Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell’ordine del giorno e le proposte sottoposte all’approvazione dell’Assemblea.
11.2. L’illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 1 ora, mentre l’illustrazione delle relazioni del Collegio Sindacale e dell’incaricato del controllo contabile non può durare più di 30 minuti, a meno che questi ultimi illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.
Articolo 12 - Discussione
12.1. Il presidente dell’Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
12.2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti indiscussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiari chiusa la relativa discussione.
12.3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell’ordine del giorno, nonché del numero di richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, di norma non superiore a dieci minuti, al fine di garantire che l’Assemblea possa concludere i propri lavori in un’unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l’oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
12.4. Il presidente o la persona designata dal Consiglio di Amministrazione intervenuta ai sensi dell’articolo 11 risponde di norma al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
12.5. Esaurita la trattazione di ciascuna delle materie indicate nell’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la relativa discussione.
CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI
Articolo 13 - Operazioni preparatorie
13.1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell’art.8.
Articolo 14 - Organizzazione della votazione
14.1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un’idonea organizzazione.
14.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dal presente regolamento, se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi.Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il presidente pone in votazione l’intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.
14.3. Le proposte di deliberazione sono votate di norma per alzata di mano, con controprova. Il presidente può individuare, motivandone la decisione, in luogo della votazione per alzata di mano, altra modalità di voto palese (a titolo esemplificativo: alzata e seduta; spostamento nell’aula; appello nominale; utilizzo di strumenti elettronici e similari; ecc.).
14.4. Il presidente stabilisce le modalità di rilevazione e di computo dei voti, tenendo conto che dal verbale assembleare deve risultare, ai sensi dell’art. 2375 cod. civ., eventualmente anche attraverso il richiamo ai relativi allegati, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di votazione palese, qualora risulti manifesta la sproporzione tra le diverse espressioni di volontà, si può computare soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità agli scrutatori o al segretario durante o subito dopo la votazione.
14.5. Una volta votata ciascuna delle proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiusa la relativa votazione.
CAPO VII - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Articolo 15 - Ambito di applicazione
15.1. Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo integrale e dell’eventuale integrazione dell’organo aziendale o di sostituzione, da parte dell’assemblea, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell’organo aziendale in corso di mandato. In ipotesi di integrazione o sostituzione, in corso di mandato, di uno o più componenti dell’organo aziendale, i termini previsti nell’articolato del presente Capo si intendono dimezzati.
15.2 Per le nomine dei componenti del Collegio dei probiviri, fatto salvo quanto espressamente disposto, il presente Capo trova applicazione limitatamente ai commi 5 e 6 dell’art. 17 ed ai termini disposti dai commi 3 e 4 dell’art.21.
Articolo 16 - Diritto di candidarsi
16.1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
16.2. Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l’Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dagli organi aziendali, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell’articolo 26 TUB (di seguito anche il “Decreto”) e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.
Articolo 17 - Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco
17.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal Decreto.
17.2. Il Consiglio di Amministrazione e i soci presentano elenchi di candidati o singole candidature nel rispetto dei requisiti sulla composizione dell’organo definiti dallo Statuto e della normativa sulla quota di genere applicabile, nonché tenendo conto della composizione quantitativa e qualitativa ottimale definita dagli organi aziendali.
17.3. Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto.
17.4. Ciascun candidato può concorrere per un solo organo e per una sola carica, nell’ambito di un elenco o diuna candidatura singola. È preclusa la candidatura contemporanea alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente.
17.5. Ciascun elenco di candidati diverso da quanto presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 20 per cento dei soci legittimati a votare nell’Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati per ciascun organo e, in tal caso, non potrà sostenere alcuna candidatura singola inerente ai medesimi organi; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun elenco o singola candidatura da lui sostenuto. La firma di ciascun socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell’articolo 5.
17.6. Le candidature di singoli soggetti al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma, diverse dai candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore al 20 per cento dei soci legittimati a votare nell’Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali.
17.7. I soci candidati non possono sostenere alcun elenco di candidati o singole candidature.
17.8. Ai fini della validità della singola candidatura o dell’elenco, i soci rappresentanti di cui all’art. 19.3 presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.
Articolo 18 - Commissione elettorale
18.1. Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell’art. 16 e comunque in tempo utile per l’ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti della Banca. I componenti della Commissione elettorale restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina, fatta salva la possibilità di riconferma successiva.
18.2. La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l’elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell’art. 20. Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, la Commissione Elettorale è chiamata a verificare esclusivamente l’assenza dei nominativi dei candidati proposti nel libro dei soci.
18.3. I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.
18.4. Per l’organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 19 - Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature
19.1. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell’articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per la data di prima convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti di cui al successivo comma 3 depositano personalmente presso la sede sociale, segreteria di presidenza, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all’Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato nell’avviso di cui al secondo comma dell’articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall’invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.
19.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l’anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all’occorrenza arrotondato per eccesso. L’elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell’articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile.
19.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati o singola candidatura è sottoscritto dal socio rappresentante dell’elenco o della singola candidatura medesima, individuato tra i soci sostenitori, deve esseresottoscritto con firma autenticata dai soggetti individuati ai sensi del primo comma dell’articolo 5 e deve riportare inallegato:
1. la dichiarazione della conformità alla composizione quali-quantitativa stabilita dall’organo aziendale pertinente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall’organo; tale dichiarazione non è richiesta in caso di presentazione di candidatura singola in occasione del rinnovo o della sostituzione di almeno due membri dell’organo aziendale pertinente;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Banca;
c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
i) la carica alla quale concorre;
ii) l’indicazione del socio rappresentante di cui al presente comma;
iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
iv) l’accettazione preventiva dell’incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
v) l’impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l’obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.
3. l'elenco delle firme dei soci sostenitori che riporta, su ogni foglio di compilazione e in formato dattiloscritto, l'elenco di candidati o la singola candidatura oggetto di sottoscrizione. Tali firme non sono richieste per gli elenchi di candidati o le singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 20 - Valutazione preventiva dei candidati
20.1. Gli elenchi dei candidati, o le singole candidature, pervenuti nei termini previsti dal precedente articolo, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale della Banca.
20.2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, verifica esclusivamente la regolarità delle candidature. La Banca trasmette, pertanto, alla Capogruppo gli esiti degli accertamenti svolti dalla Commissione elettorale e la documentazione relativa alle candidature ritenute valide. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:
a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell’art. 17 sulla base della documentazione prodotta dal candidato;
b) il conseguimento, da parte dei candidati amministratori uscenti, del numero minimo di crediti formativi previsto nelle politiche interne del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sulla formazione degli esponenti aziendali tempo per tempo vigente;
c) ove prevista, la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell’elenco dei candidati, in particolare della lista provvisoria in esso individuata, o della singola candidatura proposta alla composizione ottimale individuata dall’organo aziendale pertinente e resa nota nell’avviso di cui all’art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustifichino le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall’organo;
d) l’adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.
20.3. Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di cui al comma precedente – ad esclusione dell’elemento di verifica di cui alla lettera d) - è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che si avvale anche dei risultati dell’attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto.
20.4. Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l’esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell’elenco, o della singola candidatura, entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere lecariche sociali.
Articolo 21 - Presentazione delle candidature definitive
21.1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l’anno precedente alla nomina, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.
21.2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell’elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria.
21.3. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per laprima convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositanopersonalmente le liste presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimitermini, mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato nell’avviso di cui al secondo comma dell’articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall’invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell’orario di presentazione.
21.4. Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato nell’avviso di cui al secondo comma dell’articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall’invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell’orario di presentazione.
Articolo 22 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari
22.1. Le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall’articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.
22.2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati a intervenire all’Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.
22.3. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l’eventuale indicazione di più liste di candidati o di singole candidature, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, oltre ai nominativi di coloro i quali sono candidati quali Presidente del Collegio dei probiviri, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.
Articolo 23 - Modalità di votazione
23.1. Alla seduta dell’Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell’art. 6, un rappresentante della Capogruppo.
23.2. Prima di procedere con la votazione, il presidente, con l’eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al procedimento ai sensi del secondo comma dell’articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell’art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell’art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati di cui alla lista provvisoria.
23.3. La valutazione negativa relativamente ai punti b), c) e d) del secondo comma dell’articolo 20 non preclude il diritto di candidare la lista o l’elezione della stessa, o la singola candidatura e l’eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all’attenzione dei soci, circa l’eventualità di esercizio dei poteri attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell’articolo 28-bis dello Statuto.
23.4. L’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia, l’Assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l’elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature, iniziando dalla lista o dalla candidatura singola proposta dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell’organo o delle cariche da eleggere.
23.5. In caso di votazione a scrutinio segreto, il socio riceve un numero di schede elettorali equivalente al numero di voti a lui attribuiti ai sensi del terzo comma dell’art. 7. Non è consentito l’utilizzo parziale delle schedeelettorali, pertanto il socio deve introdurre nell’urna tutte le schede di voto a lui attribuite.
23.6. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta o apponendo una croce sul quadratino relativo a singoli candidati anche al di fuori delle liste, riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati, esso avrà automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata.
23.7. Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare, per ciascun organo o carica, sono nulle; tale previsione deve essere riportata all’interno delle schede elettorali. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
23.8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l’individuazione univoca della volontà del votante.
CAPO VIII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Articolo 24 - Scrutinio
24.1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un’idonea organizzazione.
24.2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall’Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell’Assemblea.
24.3. In caso di votazione palese si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 14.
24.4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano prima le schede depositate nell’urna e poi si procede allo scrutinio delle singole schede.
24.5. In alternativa si può far ricorso allo scrutinio elettronico.
Articolo 25 - Proclamazione
25.1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
25.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nel rispetto dell’art. 28, comma 4, dello Statuto, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23; fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.
CAPO IX - CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI
Articolo 26 - Chiusura dei lavori
26.1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell’ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l’adunanza.
26.2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l’adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell’art. 8, riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’Assemblea.
26.3. Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, il presidente può prorogare l’assemblea ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso. In tal caso il presidente stesso si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.
Articolo 27 - Pubblicità dei lavori
27.1. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
27.2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.
Articolo 28 - Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo
28.1. Entro 5 giorni dalla votazione assembleare, la Banca comunica alla Capogruppo l’elenco dei componenti eletti mediante gli appositi canali.
28.2. Laddove la Capogruppo rilevi che la composizione dell’organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non sia adeguata a garantire l’efficacia e l’unitarietà della propria attività di direzione e coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell’organo.
28.3. In caso di urgenza o di inadempienza della Banca entro il termine eventualmente assegnatole, la Capogruppo può procedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28-bis, comma 3, dello Statuto e dell’art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del TUB, alla revoca e alla nomina di uno o più componenti dell’organo aziendale da integrare, fino a che il numero di componenti dell’organo aziendale valutati favorevolmente dalla Capogruppo costituisca la maggioranza di tale organo.
28.4. Nei casi in cui la Capogruppo debba nominare in via extra-assembleare i membri dell’organo ai sensi delprecedente comma, essa non è tenuta a individuare tali soggetti tra i soci della Banca, ai sensi del nono comma dell’art. 28-bis dello Statuto e nel rispetto dell’art. 2542, comma 2, del codice civile.
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 - Modificazioni del regolamento
29.1. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
29.2. Il presente regolamento può essere modificato dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca, previa autorizzazione alla modifica da parte della Capogruppo.
29.3. Il presente regolamento può essere altresì modificato nel rispetto del seguente iter procedurale:
a) un numero di soci non inferiore al 20 per cento della compagine sociale può promuovere e depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le firme dei soci proponenti autenticate ai sensi del primo comma dell’art. 5;
b) il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificata la regolarità formale della proposta, richiede alla Capogruppo l’autorizzazione alla modifica;
c) il Consiglio di Amministrazione della Banca, a fronte dell’esito positivo della consultazione, inserisce la proposta di modifica come materia dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria immediatamente successiva.
Articolo 30 - Pubblicità del regolamento
30.1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca; è inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Banca.
30.2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci.