Misure di sostegno finanziario a titolari di “mutui prima casa”

Misure di sostegno finanziario a titolari di “mutui prima casa”.

Le disposizioni sono contenute nell’articolo 54 del D.L. “Cura Italia”

Chi può richiedere le misure agevolative?

  1. i lavoratori subordinati;
  2. i lavoratori di cui all’art. 409, 3° comma del c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata);
  3. i liberi professionisti;
  4. i lavoratori autonomi, che esercitino attività non imprenditoriali (sono escluse dai benefici imprese e ditte individuali).

In presenza di quali eventi si possono richiedere le misure di sostegno?

Possono richiedere le misure di sostegno,

  • I lavoratori che abbiano subito:

• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

• cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

• morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;

• sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro come sotto indicato.

La sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro (così come disciplinato dall’Art. 1 Decreto 25 marzo 2020) deve avere le seguenti caratteristiche:

• sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;

• riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo

  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti a condizione che “autocertifichino” di aver registrato un decremento del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in seguito della chiusura o delle restrizioni della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalle autorità per l’emergenza coronavirus.

In caso di mutuo cointestato, i requisiti richiesti devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.

Quali caratteristiche deve avere il mutuo?

Il mutuo, di importo erogato non superiore ad € 400.000. Non devono essere presenti ritardi nei pagamenti delle rate superiori ai 90 giorni consecutivi.

Quali sono le misure di sostegno?

Consistono nella facoltà per i mutuatari di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

In caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro come sopra indicato, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Sono previsti casi di esclusione?

Sono escluse le richieste di sostegno nei seguenti casi:

  • richieste di sospensione a valere su mutui fondiari concessi con altra agevolazione pubblica;
  • ritardo nei pagamenti superiore a 90 gg consecutivi;
  • fruizione di agevolazioni oltre quella prevista dalla garanzia Consap;
  • presenza di copertura assicurativa a protezione del rischio dei casi previsti da questa fattispecie di sospensione;
  • immobile oggetto del mutuo “Prima Casa” rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

N.B. :  La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;

La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all' articolo 1,   comma  48, lettera c), della legge 27  Dicembre 2013, n. 147 ("Fondo di garanzia per la prima casa")

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

A fronte della sospensione, non è prevista l'applicazione di alcunacommissione o spesa di istruttoria

Quali sono le modalità per presentare la comunicazione di moratoria?

Il modello compilato (con i relativi allegati richiesti) può essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC di Filiale (di seguito riportati) ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Indirizzi PEC delle filiali della Banca cui fare riferimento

Filiale di Paliano

08717.paliano@actaliscertymail.it

Filiale di Serrone

08717.serrone@actaliscertymail.it

Filiale di Valmontone

08717.valmontone@actaliscertymail.it

Filiale di Colleferro

08717.colleferro@actaliscertymail.it

Filiale di Sora

08717.sora@actaliscertymail.it

Il personale di Filiale resta a disposizione per eventuale assistenza.

FAQ (Frequently asked questions) DOMANDE E RISPOSTE PIU' FREQUENTI DAL SITO CONSAP

FAQ (Frequently asked questions) DOMANDE E RISPOSTE PIU' FREQUENTI DAL SITO MEF

Allegato Dimensione
Modalita_di_rimborso_quota_interessi_del_mutuatario.doc 37 KB
Guida_alla_compilazione_modulo.pdf 152.58 KB
DL Cura Italia - FAMIGLIE_PRIVATI_e_PARTITE_IVA.pdf 318.24 KB
Modulo Sospensione Mutui 29/04/2020.pdf 236.71 KB